Il disconoscimento della registrazione audio in giudizio, per essere ammissibile, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Ma bisogna fare attenzione perché viene considerato lecito registrare le dichiarazioni di un'altra persona ignara, a condizione di non trovarsi all'interno della sua abitazione, residenza, dimora, ufficio, automobile o in qualsiasi altro luogo ove si svolge la sua vita privata.
Quindi la registrazione è legittimamente utilizzabile in giudizio quale prova documentale. Tuttavia non è una prova legale, cioè non obbliga il giudice a decidere per come si presenta il contenuto audio.
Non si possono pertanto registrare conversazioni, all'insaputa della persona, nella sua casa, nel suo ufficio, nella sua macchina e così via. Facendo così si incorrerebbe nel reato di violazione della Privacy per illecita interferenza nella vita privata altrui, come stabilito nell'art. 615 bis del Codice Penale.
In generale, è lecito registrare una conversazione di nascosto alle altre persone. Come infatti ha chiarito più volte la Cassazione, chi parla in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato. L'utilizzo del registratore non è neanche soggetto a una previa autorizzazione da parte della polizia.