La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
La prova testimoniale viene assunta mediante audizione orale del testimone effettuata di norma davanti al giudice (anche se, nella prassi, capita spesso che il testimone venga ascoltato in disparte solo dagli avvocati): in entrambi i casi, le sue dichiarazioni vengono trascritte nel verbale (ad opera del cancelliere o ...
Il testimone che sia ritenuto falso o reticente può essere assoggettato a procedimento penale. Il reato di falsa o reticente testimonianza è punito con una pena da due a sei anni di reclusione (salvo che ricorrano circostanze atte ad aggravare la pena).
Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al Testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (1). È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni (2).