La domanda di riabilitazione è proposta dall'interessato al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza, indicando i presupposti richiesti dalla legge (il decorso del tempo, l'avvenuta buona condotta e l'avvenuto pagamento degli obblighi risarcitori nascenti da reato ...
Per essere riabilitati è necessario presentare un'apposita istanza al Tribunale di sorveglianza. All'interno dell'istanza il tuo Avvocato dovrà dimostrare che sussistono le condizioni per accedere al beneficio.
179 comma 1 c.p. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa «quando siano decorsi almeno tre anni (in luogo degli originari cinque) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta» e il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta ...
Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale.
L'istanza in carta semplice deve essere rivolta al Tribunale di sorveglianza secondo il luogo di residenza dell'interessato. L'interessato può farsi assistere da un avvocato di fiducia per redigere la domanda oppure può utilizzare il fac-simile di istanza (vedi modulistica).