Domanda di: Luna Conti | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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In termini generali abbiamo già specificato che non si può vendere un immobile non accatastato. Infatti il decreto legge del 31 maggio 2010, numero 78, ha introdotto l'obbligo da parte del notaio di verificare, prima del rogito, la regolarità catastale dell'immobile oggetto di compravendita.
In caso di mancato accatastamento di un immobile, si rischiano delle sanzioni che vanno da un minimo compreso tra 268 euro e 1.032 euro ad un massimo compreso tra 2.066 euro e 8.624 euro. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate può intervenire attribuendo una rendita presunta all'immobile, con successivo accatastamento.
Alcuni immobili sono esclusi dall'obbligo di accatastamento, per cui in questi casi la tua vendita di immobile non accatastato potrà procedere senza problemi: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; manufatti isolati privi di copertura; manufatti precari, non stabilmente infissi al suolo.
In pratica non si può più vendere un immobile se mancano i dati catastali, non è presente la planimetria catastale, i dati catastali non corrispondono perfettamente (codice fiscale incluso) ai dati presenti nei Registri Immobiliari ed infine se la planimetria non corrisponde allo stato di fatto.
L'accatastamento di un immobile già registrato in Catasto parte dai 300 euro e può arrivare fino a 1.000 euro a seconda della complessità della pratica. All'onorario del professionista, devi poi aggiungere i diritti erariali, che vanno da 50 a 100 euro a scheda.