Ricevere un atto di pignoramento richiede un'azione tempestiva. È fondamentale contattare subito un avvocato per verificare la validità dell'atto, i termini di opposizione (spesso 20 giorni) e le somme impignorabili. Le opzioni principali includono la proposta di un accordo di "saldo e stralcio" con il creditore, la conversione del pignoramento o la richiesta di sospensione.
Il terzo pignorato, una volta ricevuto l'atto di pignoramento, non deve più comparire – come prima della riforma del 2014 – all'udienza presso il Tribunale competente, ma deve comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente entro 10 gg dalla notifica dell'atto a mezzo raccomandata o PEC.
Cosa succede dopo la notifica dell'atto di pignoramento?
Dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, si producono effetti immediati e rilevanti. Gli atti di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati diventano inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli che eventualmente intervengano.
Se il debitore ritiene che il pignoramento sia ingiusto o illegittimo, può presentare un'opposizione al giudice dell'esecuzione, dimostrando le irregolarità dell'atto o eventuali vizi procedurali. L'opposizione deve essere ben motivata e supportata da documenti idonei a provare la violazione delle norme.
Sarà onere del creditore procedente iscrivere a ruolo il pignoramento entro quindici giorni dalla consegna del verbale (art. 517 c.p.c.), presso la cancelleria del Tribunale competente, depositando telematicamente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto.