L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova.
Per diritto all'immagine si intende, un diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.
Che cosa rischia chi effettua la diffusione di immagini non autorizzate?
Colui che decide di pubblicare una foto altrui, senza il dovuto consenso e/o per fini di lucro è punito ai sensi dell'art. 167 D. Lgs n. 196/2003 per il reato di trattamento illecito di dati con la reclusione da sei mesi fino a tre anni.
Si tratta di un diritto assoluto della persona, che tutela il fatto che la propria immagine non venga esposta, pubblicata o divulgata senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. L'obiettivo di questo diritto è quello di tutelare la reputazione del soggetto.
Com'è considerata l'immagine di un soggetto dal punto di vista della legge sulla privacy?
UE n. 679/2016 (cd. GDPR). L'immagine personale può coincidere a tutti gli effetti con la definizione di dato personale e, per questo motivo in tali casi, deve soggiacere alle regole dettate in materia di (corretto e lecito) trattamento di dati personali.