L'Art. 7, comma 1 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) stabilisce che i Comuni possono regolamentare la circolazione nei centri abitati tramite ordinanze del sindaco, potendo limitare o vietare la circolazione, istituire zone a traffico limitato (ZTL), parcheggi a pagamento o riservati, e altre misure di gestione del traffico e sosta, trasferendo poteri che fuori dai centri abitati spettano al Prefetto. Questo articolo è fondamentale per la gestione quotidiana del traffico urbano, definendo la competenza dei sindaci in materia di sicurezza stradale e protezione dell'ambiente.
Cosa prevede l'articolo 7 del codice della strada?
L'Articolo 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) riguarda la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, conferendo ai Comuni poteri per disciplinare traffico, sosta e parcheggi tramite ordinanze del Sindaco, stabilendo limiti, zone a traffico limitato (ZTL), aree di sosta per categorie specifiche (es. disabili, residenti) e gestendo i divieti di sosta, con sanzioni proporzionate alle violazioni e ai casi di parcheggio abusivo, come definito nel testo normativo.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. 138].
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma da euro 87 a euro 344.
A partire dal 1° ottobre 2025, i veicoli diesel Euro 5 non potranno più circolare liberamente in alcune regioni italiane. Le nuove limitazioni alla circolazione saranno attive in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, coinvolgendo i capoluoghi, i comuni limitrofi e le città con più di 30.000 abitanti.