L'articolo 1923 del Codice Civile italiano sancisce l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di una polizza vita. Questo meccanismo tutela il capitale accumulato da azioni esecutive o cautelari, garantendo una finalità previdenziale, salvo azioni di riduzione per premi pagati ritenuti fraudolenti o eccessivi.
Art. 1923. (Diritti dei creditori e degli eredi). Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Quali sono le polizze vita impignorabili e insequestrabili?
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell'assicurato che si possono qualificare come polizze vita quali le caso morte, caso vita, miste, in valuta, INDEX e UNIT LINKED, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.
La polizza vita è impignorabile ed è un fatto. l'art. 1923, comma 1, c.c. vieta categoricamente ai creditori di pignorare il capitale (o rendita) accumulato dall'assicurato per il tramite della polizza vita.