La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Inoltre, è opportuno ricordare che la stessa disposizione stabilisce che, per l'omessa/irregolare fatturazione e successiva omessa/irregolare registrazione, la sanzione sia unica.
La registrazione delle fatture emesse nei registri IVA deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del D.p.r. 633/1972 “nell'ordine della loro numerazione ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione”.
Secondo l'articolo 6 del Decreto Legisltivo n. 471/97, chi sottofattura, omette di fatturare o indica un'aliquota inferiore è punito con una sanzione amministrativa che oscilla tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
Quali sono le sanzioni per l omessa fatturazione integrazione autofatturazione?
Nel caso di mancata emissione o di emissione tardiva di autofattura elettronica o integrazione elettronica di fattura ricevuta, il committente nazionale rischia inoltre una sanzione sul reverse charge non effettuato compresa tra € 500,00 ed € 20.000,00.
In caso di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.