Domanda di: Dr. Odone Longo | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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3 costituzione sancisce il principio di eguaglianza formale in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza ad una classe sociale. Lo stato non deve quindi effettuare discriminazioni tra i cittadini.
L'articolo 3 sancisce che la legge non può fare discriminazioni in base al sesso dei cittadini, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. L'elenco è così ampio da ricomprendere qualsiasi forma di diversità, anche quelle non espressamente indicate.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Dispositivo dell'art. 3 Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (1) e sono eguali davanti alla legge (2), senza distinzione di sesso [29, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali (3).
-Significa che tutti i cittadini dovranno essere giudicati senza distinzioni riguardanti il loro ceto sociale, le loro razza, lingua, sesso, religione o opinione politica. Non devono esserci discriminazioni nella decisione da prendere ed i diritti di ogni cittadino sono uguali.