Domanda di: Sig. Amos Ferri | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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I subaffidamenti sono contratti aventi ad oggetto attività, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si riferisce l'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e/o comunque a € 100.000,00 o con percentuale di incidenza della ...
È considerato subaffidamento la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi: Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
Il Consiglio di Stato torna a ribadire che i limiti al subappalto nelle gare pubbliche violano la direttiva 2014/24/UE. E' in vigore dal 1 novembre 2021 la disciplina (D.l. 77/2021) che nelle procedure di gara consente il subappalto al 100% per ogni tipo di appalto.
Secondo i chiarimenti forniti dall'ANAC nella Del. 6 ottobre 2021, n. 682, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%.
105, non possano qualificarsi quale subappalto. Si tratta delle attività di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.