Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l'attribuzione del doppio cognome nell'ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
Il 1° giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'assegnazione esclusiva del cognome paterno ai nuovi nati: a partire dal 2 giugno 2022, i neonati assumono automaticamente un doppio cognome, dato dall'unione dei cognomi dei genitori.
La nuova regola è: il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
Per chiedere di aggiungersi il cognome materno a quello paterno e, più in generale, di modificarsi il cognome, bisogna presentare un'apposita istanza, con un bollo, al Prefetto della provincia di residenza o della provincia dove è depositato il proprio atto di nascita.
La Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi genitori nell'ordine da loro deciso, a meno che, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.