Domanda di: Audenico Battaglia | Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2026 Valutazione: 5/5
(23 voti)
Sì, il furto con spaccata (o con scasso) è un reato punito dal codice penale italiano, inquadrabile come furto aggravato. Questa condotta, che prevede la rottura di vetrine, porte o forzatura di serrature (art. 625 c.p.), configura un'aggravante rispetto al furto semplice per la violenza sulle cose utilizzata per sottrarre il bene.
Il furto non è reato in casi eccezionali come lo stato di necessità (per salvare sé o altri da pericolo di danno grave), quando è commesso per scherzo senza profitto, se si tratta di recupero del proprio bene, o se la sottrazione avviene tra familiari conviventi (coniugi, ascendenti/discendenti, fratelli/sorelle) senza violenza, secondo l'art. 649 c.p.. Recentemente, la Riforma Cartabia ha introdotto la non punibilità per furti nei supermercati di lieve entità (taccheggio) se il reato minimo è di 2 anni.
Il secondo comma dell'art. 624 bis c.p. disciplina invece il furto con strappo (scippo), che si concretizza nell'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso dalla persona.
Qual è la differenza tra furto e furto con scasso?
Un ladruncolo/topo di appartamento vi scassina la porta di casa o della camera d'albergo e vi ruba l'orologio costoso o la valigia nuovissima: in caso di furto commesso penetrando/accedendo/introducendosi con la forza in edifici, stanze o forzando casseforti si parla di furto con scasso.