Sì, la notifica di un decreto ingiuntivo è soggetta alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), quindi se il termine di 60 giorni (o 90 se all'estero) scade in agosto, si estende al 1° settembre, congelando il calcolo per il mese di agosto e prolungando di conseguenza la scadenza per la notifica o l'opposizione, a meno che non si tratti di casi eccezionali di urgenza o materie specifiche escluse (come il lavoro).
Il termine di notifica del decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale?
La notificazione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria (90 giorni in caso di notifica al di fuori dell'Italia), in difetto lo stesso diventa inefficace (art. 644 c.p.c.), ma la domanda può essere riproposta. Il termine è perentorio e soggetto alla sospensione feriale.
L'opposizione a un decreto ingiuntivo è soggetto a sospensione feriale?
Nota sulla sospensione feriale: Il termine per l'opposizione (40 giorni) è soggetto a sospensione feriale (agosto) salvo diversa disposizione di legge. In base alla giurisprudenza, i termini dei decreti ingiuntivi ricadono in generale nella disciplina della sospensione dei termini fra il 1° e il 31 agosto.
Il principio è netto: la sospensione feriale termini si applica esclusivamente ai termini processuali che riguardano le attività delle parti (come la proposizione di un'impugnazione), e non a quelli che scandiscono l'attività del giudice, come il deposito della sentenza.
Quali sono i tempi di notifica di un decreto ingiuntivo?
La notifica di un decreto ingiuntivo deve essere fatta entro 60 giorni, per non perdere di efficacia. Il termine utile inizia a decorrere a partire dal giorno in cui viene depositato in cancelleria.