Il pagamento delle ferie non godute (indennità sostitutiva) avviene solitamente alla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto), venendo inserito direttamente nell'ultima busta paga. Le ferie non fruite si calcolano moltiplicando le ore/giorni residui per la retribuzione lorda oraria/giornaliera, con applicazione di contributi INPS e tassazione IRPEF.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento in busta paga dei ROL non goduti dal lavoratore, se non goduti entro i termini previsti dal CCNL di riferimento. Questi termini sono solitamente di 12 o 24 mesi, trascorsi i quali i permessi non goduti non vengono persi ma liquidati in busta paga.
Un esempio pratico: se un dipendente a tempo pieno accumula circa 2 giorni di ferie al mese e si dimette a metà anno senza aver goduto di alcun giorno, l'azienda dovrà indennizzare circa 12 giorni di ferie, che equivalgono a un costo netto medio stimato di circa 500 euro.
Ogni volta che un dipendente prende i suoi giorni di ferie, il pagamento avviene come una normale retribuzione. Il valore di un giorno di ferie è pari allo stipendio giornaliero del dipendente, che si calcola dividendo lo stipendio mensile per il numero di giorni lavorativi nel mese.
da 120 a 720 euro se la violazione riguarda non più di 5 lavoratori e un solo anno; da 480 a 1.800 euro se la violazione dura almeno 2 anni e coinvolge più di 5 lavoratori; da 960 a 5.400 euro se la violazione dura più di 4 anni oppure riguarda almeno 10 lavoratori.