Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dal subappaltatore all'appaltatore o, nel rapporto di subappalto posto in essere dal subappaltatore, dal secondo subappaltatore nei confronti del primo.
L'articolo 3 della Legge 17/1/2000 n. 7 ha ampliato l'ambito di applicazione del reverse charge alle operazioni di cessioni di “di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”.
Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).
Quando si deve emettere fattura in reverse charge?
Fatture passive: per le fatture ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l'integrazione o l'autofattura reverse charge entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l'effettuazione dell'operazione.
Come funziona il reverse charge e quando si applica?
17, co. 2 del DPR n. 633/72). Come anticipato, con il meccanismo del reverse charge, si ha il trasferimento degli obblighi impositivi dal soggetto non residente e non stabilito nei confronti del cessionario o committente dell'operazione, che invece è soggetto passivo ai fini IVA in Italia e ivi stabilito.