Domanda di: Dr. Rocco Pagano | Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023 Valutazione: 4.4/5
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Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipata. Dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata e con la (ex pensione di anzianità) erogate con il sistema misto o retributivo.
In base a quanto disposto dagli artt. 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019, il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui.
Si tratta di un incremento alla pensione già liquidata, riconosciuto a coloro che proseguono l'attività lavorativa trascorsi, in via generale, almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione.
E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra.
La pensione viene ridotta del 25 per cento se si ha un reddito superiore a tre volte il minimo Inps pari a 22.315,42 euro (il minimo Inps per il 2023 è di 572,19 euro mensili e di 7.438,47 annuo); del 40 % se superiore a quattro sino a cinque volte il trattamento minimo pari 29.753,88 euro, e del 50 % se superiore a ...