Cos'è una variante in corso d'opera lavori pubblici? L'art. 106 del codice appalti (comma 1 lett. c) definisce “varianti in corso d'opera” le modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto…”
Per i settori ordinari la modifica è ammessa unicamente qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Le varianti in corso d'opera devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante.
I modelli che permettono di presentare una Variante in corso d'opera sono il modello SCIA e il modello Permesso di Costruire (PdC). Il modello SCIA permette di presentare Variante ai sensi dell'art. 22 comma 2 e comma 2bis TUE o ai sensi dell'art. 86 comma 6 LR 3/2013, detta comunemente “Variante semplice”.
L'obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell'importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una ...