Quando è vietato adibire le donne al lavoro?

Domanda di: Teseo Ferrari  |  Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023
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"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto.

In quale momento scattano le tutele a favore della lavoratrice madre?

Un mese precedente al parto e 4 mesi successivi, previo parere medico preventivo. 5 mesi successivi al parto, qualora il medico specialista e il medico competente sulla salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante (ddl 1334 Legge di Bilancio 2019).

Quale attività è incompatibile con le lavoratrici Gestant?

Ma quali sono le mansioni vietate in gravidanza e cosa dice la legge? In quel periodo è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (per esempio, quelli che espongono a asbestosi e silicosi o a radiazioni ionizzanti, ecc.).

Quali sono le leggi che tutelano le donne sul lavoro?

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Quale periodo è soggetto a tutela specifica per la lavoratrice madre?

L. 30/12/71 n. 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” stabilisce il divieto di licenziamento (art. 54 e 56 T.U.); la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno d'età del bambino.

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