25178/2019 della Cassazione si ribadisce che devono essere escluse dall'obbligo di collaudo, e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica, tra cui ovviamente le strutture in legno.
Il collaudo strutturale è necessario in caso di nuove costruzioni o di ampliamento o ristrutturazione di quelle esistenti. È obbligatorio anche negli interventi di adeguamento e miglioramento sismico ma non lo è sulle opere minori come, ad esempio, il rifacimento di un solaio, riparazioni o realizzazione scale interne.
1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico.
– per i contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d. lgs. 50/2016, solo nei casi che saranno individuati dal decreto sul collaudo ancora da emanare, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Il Collaudo o la Verifica di Conformità deve essere concluso entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.