Lo stato di disoccupazione si perde principalmente quando si accetta un nuovo lavoro (subordinato oltre 6 mesi o autonomo con reddito > 4800 € / 𝑎 𝑛 𝑛 𝑜 > 4 8 0 0 € / 𝑎 𝑛 𝑛 𝑜 ), si superano le soglie di reddito ( > 8145 € / 𝑎 𝑛 𝑛 𝑜 > 8 1 4 5 € / 𝑎 𝑛 𝑛 𝑜 ), o si viola il patto di servizio, come la mancata partecipazione ad attività di riqualificazione o il rifiuto di un'offerta congrua. La perdita scatta anche dopo 180 giorni di sospensione per contratto.
È prevista la perdita dello stato di disoccupazione quando: La sospensione dello stato di disoccupazione supera i 180 giorni sul singolo rapporto di lavoro. In presenza di lavoro parasubordinato o autonomo, risultano superate le soglie di reddito previste nel paragrafo “Conservazione dello stato di disoccupazione”.
297/2002). Tali principi prevedono, in primo luogo, che lo stato di disoccupazione si conserva rispettando gli impegni assunti con il Centro per l'Impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La DID ha una scadenza? La DID non ha tecnicamente una scadenza, piuttosto può essere sospesa o revocata nel momento in cui decade lo stato di disoccupazione, ovvero in presenza di un contratto di lavoro superiore a 6 mesi.
Infatti se dalla nuova attività deriva un reddito superiore ad 8.145 euro, che poi è il limite della imposizione fiscale, e se l'occupazione supera i 6 mesi, si verifica la cosiddetta decadenza dalla Naspi, cioè l'interessato perde il diritto alla disoccupazione indennizzata INPS.