Un alunno è considerato "fragile" quando presenta un quadro complesso che limita il suo benessere, apprendimento o salute, includendo disabilità, disturbi dell'apprendimento (DSA/ADHD), fragilità emotive, o patologie croniche che ne compromettono la frequenza scolastica. Questi studenti possono richiedere Piani Didattici Personalizzati (PDP) o, nei casi di disabilità certificata (Legge 104/92), il sostegno.
Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni cosiddetti “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
I lavoratori fragili sono tutti coloro che secondo l'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rientrano in una di queste condizioni: Dipendenti pubblici o privati con certificazione di disabilità grave. Persone a rischio per immunodepressione, patologie oncologiche o sottoposte a terapie salvavita.
Questo significa che quel bambino è fragile? No, semplicemente vuol dire che ancora non ha strutturato le competenze che gli servono per padroneggiare l'esperienza del “passo veloce e sicuro” in modo autonomo ed efficace.
Con “bambino fragile” si intende un paziente che presenta un quadro clinico complesso, in cui coesistono problematiche pediatriche e, spesso, anomalie dello sviluppo psicomotorio; non raramente si tratta anche di bambini tecnologicamente dipendenti per funzioni vitali quali la nutrizione e/o la respirazione.