Quando vi è dolo nei contratti?

Domanda di: Damiana Marini  |  Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2023
Valutazione: 5/5 (7 voti)

Il dolo è, ai sensi dell'art. 1439 c.c., causa di annullamento del contratto, allorché si sia con cretato in artifici o raggiri o anche menzogne, che — ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà — siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato.

Che cos'è il dolo contrattuale?

Nel codice civile il dolo è un vizio della volontà (insieme a violenza ed errore) ossia un elemento che si inserisce nel processo formativo della volontà negoziale (es., volontà di concludere un contratto) in modo da alterarla o fuorviarla.

Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?

Ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile il dolo è causa di annullamento quando “i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. In questo caso il dolo viene definito “determinante”.

Quali caratteristiche deve avere il dolo per essere rilevante?

Il Dolo deve cioè essere determinante del consenso, nel senso di svolgere un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, secondo un nesso di causalità psicologica desumibile dalle circostanze di conclusione del contratto. Si parla in tal caso di dolo vizio (c.d. causam dans).

Quali sono i vizi di un contratto?

I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

Diritto Penale (parte generale) - Capitolo 8: il dolo