Domanda di: Dr. Nathan Rizzi | Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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Retribuzione durante il periodo di prova
In questo periodo la risorsa deve prestare servizio normalmente, nell'orario previsto dal contratto e svolgendo le mansioni assegnate. Allo stesso modo, l'azienda deve retribuirla secondo quanto previsto dal contratto e dal CCNL.
Durante il periodo di prova valgono esattamente gli stessi diritti e doveri del contratto di assunzione firmato, con l'unica differenza che tale rapporto di lavoro può essere terminato in tronco, ovvero senza preavviso e senza necessariamente una giusta causa o tantomeno rilasciare una motivazione.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro si svolge regolarmente, con tutti i diritti e i doveri per entrambe le parti. Il lavoratore viene pagato, ha diritto alle ferie, matura il Trattamento di Fine Rapporto e l'anzianità lavorativa.
L'articolo 7 comma 1 del Decreto legislativo numero 104/2022 prevede infatti che il periodo di prova “non può essere superiore a sei mesi”, salva la “durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi”.
Con la Sentenza del 20 Marzo 2009, n. 6915, della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, viene deciso che il periodo di prova deve essere computato sulla scorta dei giorni effettivamente lavorati e non sui giorni di calendario, specie se le assenze del lavoratore (in prova) sono dovute per malattia.