Come anticipato, l'art. 2946 c.c. sancisce che – fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni”. Detto altrimenti, il diritto dell'avvocato a richiedere al cliente il pagamento dell'onorario si estingue dopo un decennio.
Cosa succede se non si paga la parcella dell'avvocato?
Complice la crisi, non di rado serve più di un sollecito per il saldo parcella. Non bisogna però pensare che si possa non pagare l'avvocato o il professionista con leggerezza e senza conseguenze. Non pagare l'avvocato costituisce reato di appropriazione indebita.
2956 del c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Il momento da cui decorrono i tre anni va individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del c.c.).
È questa la giurisprudenza stabilita dalla sentenza n. 24519/2018 della Corte di Cassazione. Qui viene ribadito che se il legale è stato completamente nullafacente, non ha svolto alcuna attività in favore del suo assistito, quest'ultimo è legittimato a non pagare l'onorario.
Il rimborso forfettario delle spese pari al 15% dell'onorario, il cui importo conta per IVA e rivalsa.
Le anticipazioni, ovvero tutte le spese sostenute dall'avvocato per il cliente per la presentazione della causa e pagate allo Stato (come imposte, tasse e bolli).