Domanda di: Olo Ferrari | Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 Valutazione: 4.4/5
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Lo storno della clientela, ovvero la sottrazione sistematica e illecita di clienti a un concorrente, costituisce principalmente un atto di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) se effettuato con mezzi scorretti, come l'uso di dati riservati o l'assunzione in blocco di dipendenti. Di norma è un illecito civile che comporta il risarcimento del danno, ma può diventare reato (es. turbativa dell'industria o commercio) se attuato con violenza, minaccia o mezzi fraudolenti.
La concorrenza sleale si configura come reato, quando sussistono tutte le condizioni necessarie affinché tra due soggetti si instauri un regime concorrenziale cioè quando due aziende operano nello stesso ambito e si rivolgano alla stessa clientela.
Il divieto di storno appare dunque come una previsione autonoma, che mira a sanzionare condotte di questo tipo, ossia atti specifici diretti a sviare la clientela dal precedente al nuovo datore di lavoro, a tutela dell'interesse della prima società a mantenere il proprio portafogli clienti e la propria rete di contatti ...
Una particolare fattispecie di concorrenza sleale è il cosiddetto sviamento o storno di clientela, che si verifica ogni qualvolta un soggetto sottrae il portafoglio clienti di un'impresa concorrente con mezzi scorretti.
lo storno dei propri dipendenti è illecito, in quanto appunto atto di concorrenza sleale da parte dell'altra azienda; per effetto dello storno, ha subìto un danno, sotto forma di danno emergente e/o lucro cessante.