Se l'espulsione dell'embrione / feto avviene al domicilio della donna, la donna è libera di decidere insieme al compagno cosa fare del corpo dell'embrione o del feto, senza dover compilare alcun modulo. Modulo che è comunque necessario ai sensi di legge per ottenere una sepoltura in un'area cimiteriale comunale.
Se l'aborto avviene prima delle 20 settimane di gestazione, i bambini vengono chiamati 'prodotti abortivi', equiparati a 'rifiuti speciali ospedalieri' dei quali è previsto lo smaltimento (Dpr 254/2003) tramite termodistruzione in discariche pubbliche, fogne, o sepolti insieme agli arti amputati.
I feti nati morti nell'età gestazionale compresa tra le 20 e le 28 settimane vengono definiti «prodotti abortivi». In tal caso, la sepoltura è obbligatoria. Entro 24 ore, i genitori possono occuparsene personalmente. Nelle ore successive, la sepoltura avviene a carico della struttura ospedaliera in accordo col Comune.
Il regolamento: la sepoltura su richiesta è sempre possibile
La sepoltura dei feti o dei prodotti del concepimento è consentita in Italia fin dal 1990 ed è normata dall'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica numero 285 sul regolamento di polizia mortuaria.
Per il seppellimento è necessario richiedere i resti mortali del bambino all'ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all'ASL. [1] Per i feti di 28 settimane (7 mesi) di gestazione la legge nazionale prevede già l'iscrizione all'anagrafe e il diritto alla sepoltura.