Chi ha precedenti penali può in linea teorica fare l'avvocato, ma la condotta irreprensibile è un requisito fondamentale per l'iscrizione all'Albo forense. Precedenti penali, specialmente se gravi o legati a reati non colposi, possono ostacolare l'accesso alla professione, poiché il Consiglio dell'Ordine valuta la reputazione e l'affidabilità.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 157 del 30 settembre, ha stabilito che la pendenza di un procedimento penale non è di per sé un ostacolo all'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati.
) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi.
Non può esercitare attività di vendita e di somministrazione, il soggetto che è stato condannato con decreto penale, salvo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero che nel frattempo sia stata concessa la riabilitazione.
Le condanne penali incompatibili con il pubblico impiego sono quelle che prevedono l'interdizione dai pubblici uffici (come corruzione, peculato, reati contro la P.A., criminalità organizzata) o che, per gravità, impediscono il mantenimento del rapporto fiduciario, imponendo una valutazione caso per caso della Pubblica Amministrazione, anche per reati minori, se questi sono considerati incompatibili con le mansioni da svolgere, spesso con riferimento ai reati che prevedono la destituzione di diritto. Le sentenze di patteggiamento valgono come condanne, e il divieto si applica anche con pena sospesa per specifici reati (es. contro la P.A.).