Domanda di: Odino De Santis | Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2026 Valutazione: 4.1/5
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Il vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità non si applica ai docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2023/2024, a chi è in sovrannumero/esubero, e ai beneficiari delle precedenze (Legge 104, art. 33, commi 5 e 6). Deroghe previste per genitori con figli minori di 16 anni, caregiver e chi ha ottenuto trasferimento su posto non puntuale.
In particolare, il vincolo triennale non è valido per: Docenti che hanno ottenuto un movimento in provincia (sia nello stesso che in un diverso comune di titolarità) o in un'altra provincia, con scelta puntuale di scuola nell'a. s. 2023/2024 o 2024/2025.
Per chi vuole evitare il vincolo, la soluzione è indicare distretti o province, poiché la scelta sintetica non comporta l'obbligo di permanenza triennale, a meno che il docente non sia un neoimmesso in ruolo dal 2023/2024 o successivi.
Il vincolo triennale si applica: ai docenti assunti a partire dall'anno scolastico 2023/2024; a chi ha ottenuto la nomina finalizzata al ruolo tramite GPS I fascia (posto comune o sostegno); ai docenti che completano positivamente l'anno di prova nella scuola di prima assegnazione.
Il vincolo triennale si applica a tutti i docenti neoassunti in ruolo, sia a quelli provenienti dal percorso di concorso ordinario che da quello straordinario. L'obbligo del vincolo si attiva dal momento in cui il docente è assunto in ruolo e dura per un periodo di tre anni.