17 Mar Articolo 52 Codice di procedura civile — Ricusazione del giudice. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [ 51 ], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Quando è possibile proporre la ricusazione del giudice?
Le cause di ricusazione sono indicate nell'art. 37 del codice di procedura penale e, come detto, sono tutte attinenti alla eventualità che il Giudice sia coinvolto nei fatti di causa per pregressi rapporti con l'imputato, o abbia già espresso indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
Nell'ambito di un processo penale, le parti possono ricusare il giudice nei casi previsti dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del codice di procedura penale, ossia: Se il giudice ha un qualche interesse nel processo o se una delle parti o un difensore di esse è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli.
Pertanto, allorché il giudice, pur ricorrendone l'obbligo, non si astiene, oppure manifesti indebitamente il proprio convincimento, potrà essere ricusato attraverso una dichiarazione, proposta con atto scritto e presentata in cancelleria, contenente l'indicazione dei motivi e delle prove.
Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato».