Domanda di: Piccarda Ferrari | Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026 Valutazione: 4.8/5
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L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio è disposta dal giudice tenendo conto, in via prioritaria, dell'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, venendo assegnata al genitore collocatario (quello con cui vivono). Indipendentemente dalla proprietà, il diritto spetta per garantire l'habitat domestico alla prole. Studio Legale Galli & Del Duca +3
Il comma 2 dell'art. 540 c.c. riconosce, al coniuge superstite, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano, qualora la stessa sia di proprietà esclusiva del defunto o in comunione con lo stesso coniuge superstite.
Per ottenere la restituzione della casa coniugale una volta cessato il diritto di abitazione, è necessario avviare una procedura legale. È possibile richiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio al tribunale, oppure nel caso di conviventi, la revisione delle condizioni di mantenimento dei figli.
A chi spetta la casa coniugale in caso di separazione?
La casa coniugale assegnata al coniuge (nell'ipotesi di separazione) o all'ex coniuge, in caso di divorzio, è completamente detassata ai fini dell'IMU. Gli effetti sono dovuti all'applicazione di una disposizione che ne prevede l'assimilazione all'abitazione principale.
Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione dell'assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».