Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso [1373] deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente deve aver luogo sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Cosa rischia il socio lavoratore di una cooperativa?
Il socio di una cooperativa può essere certo che la sua quota sociale è impignorabile. Naturalmente, non lo sono gli immobili e i beni mobili di proprietà del socio. Così come, nel caso di una cooperativa lavoro, si può effettuare un pignoramento presso terzi dello stipendio del socio.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione [2964](2).
Una volta eccepita la cancellazione dal registro delle imprese, parallelamente, ovvero entro 30 giorni dalla pratica, va cancellata sia la partita iva che il codice fiscale della cooperativa.