Come sono catalogati i requisiti previsti nell'allegato tecnico 34 del Testo Unico sicurezza per lo svolgimento del lavoro a videoterminale?
Domanda di: Ing. Giacobbe Messina | Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026 Valutazione: 4.6/5
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I requisiti dell'Allegato XXXIV (ex 34) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) per i videoterminali sono catalogati in tre macro-categorie principali volte a garantire la salute e l'ergonomia: Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile), Ambiente (spazio, illuminazione, rumore, calore, radiazioni) e Interfaccia elaboratore/uomo.
Quali sono i requisiti per lo svolgimento del lavoro a videoterminale?
81/08, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di analizzare i posti di lavoro che utilizzano videoterminali con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Quali sono i requisiti minimi per una postazione videoterminale?
deve avere una profondità tale da assicurare la distanza visiva e offrire appoggio agli avambracci; deve avere un'altezza fissa o regolabile fra i 70 e gli 80 cm; lo spazio al di sotto deve garantire l'alloggiamento delle gambe semidistese; deve consentire al sedile di infilarsi sotto di esso.
Quali sono le caratteristiche obbligatorie per la seduta di un lavoratore che lavora a videoterminale?
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
Come è definito nel testo unico il lavoratore addetto al videoterminale?
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.