Poiché non esiste una normativa al riguardo, la vendita di una casa con abuso edilizio sanabile non è vietata purché non si tratti di un raggiro. Chi vende l'immobile, infatti, deve comunicare la situazione all'acquirente e deve anche metterlo per iscritto sia nel compromesso che nel rogito.
Trattandosi di una contravvenzione (cioè di un reato minore) l'abuso edilizio si prescriverà in quattro anni (che diventano cinque in caso di presenza di atti interruttivi). Il reato di abuso edilizio è un reato permanente, pertanto va individuato il giorno a partire dal quale si computa la prescrizione.
In pratica non si può più vendere un immobile se mancano i dati catastali, non è presente la planimetria catastale, i dati catastali non corrispondono perfettamente (codice fiscale incluso) ai dati presenti nei Registri Immobiliari ed infine se la planimetria non corrisponde allo stato di fatto.
Bisogna presentare un'istanza all'ufficio comunale competente entro i 90 giorni dall'accertamento dell'illecito commesso. A questo punto l'istanza sarà valutata dal responsabile dell'ufficio comunale, a cui spetta il compito di pronunciarsi entro un termine di 60 giorni.
Quali sono i termini per agire contro il venditore nel caso di abuso edilizio?
Con la sentenza numero 23236 del 15 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito le tempistiche entro le quali far valere i propri diritti. Il termine è di 10 anni, i quali decorrono non dalla sottoscrizione del contratto di compravendita, ma da quando ci si è accorti dell'abuso edilizio.