Con fonte del diritto la teoria generale del diritto indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
In questa voce, ci si riferirà in particolare alle fonti del diritto in Italia.
fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge, leggi regionali); fonti secondarie (regolamenti governativi, regolamenti regionali e degli enti locali); usi e consuetudini.
Le fonti atto dell'ordinamento nazionale sono la Costituzione, le leggi costituzionali, la legge ordinaria dello Stato, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti parlamentari, i referendum parlamentari, gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti.
Che cosa sono le fonti del diritto e come si classificano?
Per fonti del diritto si intendono quei atti o fatti idonei a produrre diritto. Le fonti si dividono in: - Fonti di cognizione: i testi che contengono le forme giuridiche; - Fonti di produzione: tutti quei atti o fatti che producono norme giuridiche.
Le fonti storiche sono i documenti o i materiali da cui è possibile trarre dati e testimonianze. L'uso critico di queste risorse permette allo storico di ricostruire un determinato arco cronologico all'interno di uno spazio geografico.