Domanda di: Ing. Genziana De Santis | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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La registrazione anche se lecita non implica però il diritto di diffonderla o, peggio, di pubblicarla su un social network come Facebook : la registrazione serve alla tutela di diritti davanti ad un giudice e non per pettegolezzi o peggio diffamazione perché potrebbe scattare il reato di lesione della altrui privacy.
In generale, è lecito registrare una conversazione di nascosto. Come ha chiarito più volte la Cassazione, infatti, chi parla in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato.
Non si possono pertanto registrare conversazioni, all'insaputa della persona, nella sua casa, nel suo ufficio, nella sua macchina e così via. Facendo così si incorrerebbe nel reato di violazione della Privacy per illecita interferenza nella vita privata altrui, come stabilito nell'art. 615 bis del Codice Penale.
Non si può quindi registrare una conversazione nell'altrui luogo di lavoro se l'accesso ad esso è riservato ossia non aperto al pubblico. Così è vietato entrare nello studio di un medico, di un avvocato o di un commercialista ed azionare il registratore, neanche se ciò dovesse servire per difendersi in una causa.
Così come è legale la registrazione di una conversazione tra presenti e all'insaputa di questi, la registrazione di una telefonata con un'altra persona ignara di essere “intercettata” non viola l'altrui privacy e, quindi, non costituisce reato (quello di «interferenze illecite nella vita privata» ).