Il rifacimento della facciata richiede la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) quasi sempre, configurandosi spesso come manutenzione straordinaria (es. cappotto termico, cambio colore, rifacimento intonaco con modifiche). Se si tratta di semplice tinteggiatura o ripristino ordinario, potrebbe essere edilizia libera, ma la CILA resta necessaria se si installano ponteggi o su edifici vincolati.
Quali permessi sono necessari per il rifacimento della facciata?
Rifacimento facciata esterna: ora è edilizia libera
Le opere di manutenzione ordinaria si configurano come edilizia libera e non è richiesto alcun permesso. Dalla fine del 2016, per il rifacimento della facciata la Dia (Dichiarazione Inizio Attività) non è più necessaria.
La CILA edilizia può essere sufficiente per il rifacimento delle facciate che non coinvolgono modifiche strutturali. Per interventi di miglioramento sismico, spesso è necessaria la SCIA, poiché questi lavori possono comportare modifiche significative alle strutture portanti.
La CILA non serve per i lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione pavimenti/sanitari/infissi senza modificare tracciati) o per gli interventi di edilizia libera, che non alterano la struttura o la distribuzione interna dell'immobile, mentre è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria leggera che modificano parti interne (es. tramezzi) e non strutturali, e non per opere più complesse (SCIA, Permesso di Costruire) come nuove costruzioni o interventi strutturali.
Quali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti senza cila?
Se ci si chiede quali lavori si possono fare senza Cila, la risposta è semplice: si tratta prevalentemente opere di manutenzione ordinaria. Tra questi ci sono gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici e alcuni degli interventi indicati nell'articolo 16-bis del Tuir.