Domanda di: Sig. Amedeo Giuliani | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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La regola vuole che ogni crimine si prescriva una volta che sia decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge, Non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se vengono puniti con la esclusiva pena pecuniaria (art. 157 c.p.).
Quali reati non possono essere estinti dalla prescrizione?
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato. Invece, per quanto concerne il reato tentato riguarda il giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Per il reato permanente invece, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
In Italia, secondo i dati del ministero della Giustizia, il 62% dei processi penali non arriva in aula, ossia cade in prescrizione durante lo svolgimento delle indagini.