Domanda di: Sig. Antonino Marino | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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1578 del codice civile prevede che “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito , il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo.”.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Dunque il locatore è responsabile nei confronti del conduttore nell'ipotesi in cui la cosa locata al momento della consegna o successivamente sia viziata ovvero affetta da vizi occulti, tali da impedire o ridurre notevolmente il godimento.
L'acquirente è tenuto a denunciare la presenza dei vizi occulti entro 8 giorni dal momento in cui è venuto a sapere che l'immobile è viziato, salvo che il contratto non preveda un termine maggiore. In mancanza di un riscontro da parte del venditore, si potrà procedere per vie legali.
Che cosa prevede il codice civile in caso di necessità di dover effettuare riparazioni?
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore (1576), questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore (1583).