Se le ingiurie sono reciproche, il giudice può decidere di non applicare la sanzione pecuniaria civile a uno oppure a entrambi i litiganti. Se l'offesa è commessa nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto di altri, e subito dopo questo fatto ingiusto, allora la sanzione è esclusa.
l'ingiuria scatta quando una persona offende un'altra in presenza di questa stessa, ossia le rivolge delle offese: il comportamento non è più reato, ma solo illecito civile. Se ci sono testimoni o si ha la possibilità di documentare il fatto con una registrazione (video o audio) si possono chiedere i danni.
Come detto, la vittima dell'ingiuria dovrà dimostrare, ad esempio avvalendosi di testimoni, di essere stata destinataria di espressioni profondamente offensive del proprio onore e che queste hanno causato un danno, anche solo morale.
L'ingiuria — secondo le espressioni letterali usate dall'art. 594 c.p. — è costituita dall'offesa all'onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale.
L'ingiuria è invece rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. Entrambe le condotte possono verificarsi mediante l'espressione di offese verbali o scritte, anche con l'utilizzo di mezzi telematici. La diffamazione è reato.