Domanda di: Luigi Marini | Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2023 Valutazione: 4.4/5
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quando la sentenza d'appello conferma la pronuncia di primo grado con riferimento ai fatti di causa (c.d. doppia pronuncia conforme in fatto) non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del motivo in esame (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.).
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti.
Quali sono i motivi per i quali si può ricorrere in cassazione?
L'articolo 360 del Codice di Procedura Civile stabilisce i motivi di ricorso in cassazione, ovvero l'errore di fatto, l'errore di diritto, la violazione di legge e la mancanza di motivazione.
111, co. 7, Cost., in base al quale tutte le sentenze civili sono ricorribili per cassazione per «violazione di legge». La Cassazione ha interpretato in senso 'sostanzialista' il termine «sentenza» e ha applicato il rimedio anche nei confronti di altri provvedimenti, di natura decisoria e non più impugnabili.
Il massimo obbiettivo di colui che ricorre in cassazione è l'annullamento della sentenza impugnata. Si tratta del terzo grado di giudizio in esito al quale le sentenze divengono definitivamente esecutive (ovvero “cosa giudicata”). Si può affermare che (fatta salva la revisione del processo.