Un pignoramento è nullo quando presenta vizi gravi di forma, notifica o procedurali che ne compromettono la validità, come la mancanza del titolo esecutivo, errori nell'atto, o la notifica nulla/inesistente. È dichiarato nullo tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), o diventa inefficace se non viene chiesta l'assegnazione o la vendita entro 45 giorni.
La soluzione più diretta per far decadere un pignoramento è il pagamento del debito. Se il debitore salda l'importo dovuto, il creditore deve dichiarare l'estinzione del pignoramento e il giudice ne ordina la cancellazione.
481 c.p.c. dà 90 giorni di tempo dalla notifica del precetto per iniziare l'esecuzione. Decorso tale termine, il precetto “scade” e non può più legittimare un pignoramento. Un pignoramento effettuato oltre i 90 giorni sarà improcedibile per precetto inefficace, su eccezione del debitore.
Un pignoramento fiscale illegittimo si verifica quando l'amministrazione finanziaria avvia un'azione esecutiva senza rispettare le regole previste dalla legge. Questo può accadere se il debito non è mai stato notificato, se è stato già saldato, se è prescritto o se l'importo richiesto è errato.
L'art. 344-bis stabilisce che è causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni (comma 1) e del giudizio di cassazione entro un anno (comma 2).