Domanda di: Rosalba De rosa | Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2023 Valutazione: 4.3/5
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In seguito alla riforma introdotta nel 2016, il pignoramento della banca per mutuo non pagato è possibile solo dopo 18 rate non pagate. Per i mutui stipulati prima del 2016, invece, sono sufficienti solo sette rate non pagate del mutuo per permettere alla banca di iniziare le procedure per il recupero del credito.
In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata il debitore può essere dichiarato moroso, e tenuto quindi a pagare gli interessi di mora (o moratori) per risarcire il creditore del danno derivante dal ritardato pagamento della rata stessa.
Quando il debitore non paga o ritarda il pagamento delle rate del mutuo, viene classificato in tali sistemi informatici come “a sofferenza”: ció, oltre a rendere difficile l'ottenimento di nuovi finanziamenti, può anche tradursi nel divieto di utilizzare assegni, carte di credito, bancomat o di aprire nuovi conti ...
Il pignoramento avviene se il ritardo nel pagamento è superiore a 30 giorni e inferiore a 180 per almeno 7 rate (nel caso dei mutui stipulati prima del 2016) e 18 rate (per quelli avviati dal 2016 in poi); oppure se i ritardi nei versamenti avvengono per periodi superiori a 180 giorni (per una o più rate).
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.