Domanda di: Sig. Zaccaria Fiore | Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2023 Valutazione: 4.8/5
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Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Se la dichiarazione fraudolenta viene compiuta attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni. Tuttavia, tale pena può essere ridotta a un intervallo compreso tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni quando l'ammontare dell'evasione è inferiore a 100.000 euro.
Il procedimento penale inizia quando il pubblico ministero (PM) acquisisce e iscrive una notizia di reato in un apposito registro, il c.d. registro degli indagati. La notizia può essere appresa dal Pm o dalla polizia giudiziaria, oppure tramite la presentazione di esposti, denunce, querele.
5 – Omessa dichiarazione: punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad ...
La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e si applica a chiunque, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, utilizza fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e riporta costi fittizi in una delle dichiarazioni dei redditi o dell'IVA.