2276 Senato della Repubblica: «Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.
L'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
La Corte Costituzionale spiega che d'ora in avanti «la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».
La Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi genitori nell'ordine da loro deciso, a meno che, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
Erano, quindi, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché comportavano discriminazioni fondate sul sesso. Per la Corte, nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.