Domanda di: Ing. Lisa Rossetti | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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Il termine impugnazione (dal latino in pugnare, 'combattere contro'), nel diritto, designa tanto l'atto giuridico con il quale un soggetto chiede al giudice di eliminare o modificare un determinato atto giuridico, quanto il procedimento che in tal modo viene avviato.
È il termine genericamente utilizzato per indicare quel rimedio per contestare i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, offerto alle parti dal nostro ordinamento. Con l'impugnazione, il soggetto eccepisce un vizio o un difetto del provvedimento nella legittimità o nel merito.
impugnazióne s. f. [dal lat. impugnatio -onis]. – L'atto, l'azione, il fatto d'impugnare, di opporsi cioè a una decisione, di contrastare un'opinione o un'affermazione, di negare la validità di qualche cosa; anticam. anche lotta, contrasto, opposizione in genere.
E' possibile appellarsi alla decisione di un giudice, ma entro la scadenza stabilita dalla legge. I termini per l'impugnazione di una sentenza civile sono di 30 giorni dalla notifica.
L'impugnazione determina un effetto devolutivo, un effetto estensivo ed un effetto sospensivo. L'effetto devolutivo si ricollega al potere dispositivo delle parti le quali sono libere di proporre l'impugnazione ed hanno il potere di delimitare la cognizione del giudice attraverso i motivi (artt.