Ricordati che l'assegno deve riportare sempre la clausola “non trasferibile” qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 euro: la violazione di questa disposizione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative – che possono essere molto elevate – a carico di chi emette l'assegno e di chi lo accetta.
Buona lettura! A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Tornando all'assegno non trasferibile, esso può essere incassato presso una delle filiali della banca che lo ha emesso o anche presso la banca in cui il beneficiario detiene il suo conto corrente. Dunque, questi potrà presentarsi presso la propria banca per l'incasso, esibendo un documento di identità valido.
Quando un assegno bancario non è più Protestabile?
Nel caso in cui siano passati 6 mesi a partire dalla data di emissione dell'assegno, esso non sarà più titolo esecutivo. Significa che il creditore che non ha incassato il pagamento, non potrà più richiedere un pignoramento facendo leva sul fatto di possedere l'assegno firmato.
Qual è l'importo massimo per un assegno bancario non trasferibile?
Ricordati che l'assegno deve riportare sempre la clausola “non trasferibile” se l'importo è pari o superiore a 1.000 euro. La violazione di questa disposizione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi emette l'assegno e di chi lo accetta.