Domanda di: Dr. Cleopatra Marini | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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I detenuti e gli internati potranno usufruire, come previsto dal comma 8 dell'art. 37 R.E, di un massimo di sei video colloqui al mese, per la durata massima di un'ora, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo.
I detenuti possono usufruire di un colloquio telefonico alla settimana, della durata massima di dieci minuti. I detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire di due colloqui telefonici al mese.
Il detenuto ha pure diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi e, in casi particolari (per accertati motivi), con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza.
L'art. 39 del regolamento sull'ordinamento penitenziario disciplina la corrispondenza telefonica. In ogni istituto penitenziario sono installati uno o più telefoni. Il loro utilizzo deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto.
Innanzitutto, possono svolgere le visite con il detenuto i familiari e terze persone, ove per familiari si intende: il coniuge. il convivente indipendentemente dal sesso. i parenti e gli affini entro il quarto grado.