60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art.
Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.
In Italia una legislatura parlamentare ha durata di 5 anni, a parte i casi in cui avvenga uno scioglimento anticipato delle camere (da parte del Presidente della Repubblica in base all'art. 88 della Costituzione).
Al giorno d'oggi, in molte nazioni i senatori fanno parte degli organi collegiali legislativi (Parlamento), in una camera detta appunto Senato, solitamente la più alta tra le due di un sistema bicamerale, e hanno quindi poteri legislativi.
Onorevole (On.): qualunque deputato e deputata, senatore e senatrice; Reverendo (Rev.): esponente cattolico o più spesso protestante; Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere sono titoli onorifici conferiti dal Presidente della Repubblica.